Industria 4.0: agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali, i chiarimenti del Mise

20 Giugno 2018 | news

Con la Circolare n. 177355 del 23 maggio 2018, il Ministero dello Sviluppo economico (c.d. Mise) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’agevolazione concessa per gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9 -11, della Legge n. 232 del 2016 (c.d. iper-ammortamento). i chiarimenti riguardano in particolare l’individuazione dei beni che rientrano nelle agevolazioni e il requisito di interconnessione.

L’incentivo fiscale in oggetto di chiarimento del Mise è stato prorogato dall’art. 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), il quale ha disposto che lo stesso si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con la seguente Circolare il Mise risponde alle varie richieste pervenute, integrando le informazioni contenute nella precedente Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 nonché le FAQ pubblicate, sempre dall’Agenzia delle Entrate, in data 19 maggio e 12 luglio 2017.

le nuove disposizioni indicano che rientrano nella misura agevolativa:

  • Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi;
  • Macchine di sterilizzazione impiegate nel settore sanitario;
  • Sistemi di illuminazione e dei distributori automatici (c.d. vending machine).

«La Circolare del Mise n. 177355/2018 ha chiarito che le precisazioni in essa contenute sono validi anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa, quindi, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017. Va da sé che nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali l’impresa, in via prudenziale, abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che risultano ammissibili al beneficio sulla base dei nuovi chiarimenti, sarà possibile recuperare la quota di iperammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 secondo il meccanismo chiarito nella predetta Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017».

Fonte: Ingegneri.info