Formazione 4.0 – Accordo Interconfederale del 5 luglio 2018

20 Luglio 2018 | news

1. Introduzione: normativa di riferimento

La Legge di bilancio per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017 e attualmente solo per l’anno 2018, un credito di imposta a favore delle attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali – del 4 maggio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2018, n. 143, è stata adottata la disciplina di attuazione dell’agevolazione fiscale.

Tra gli adempimenti richiesti dalla normativa, l’art. 1, comma 47, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che le attività formative debbano essere “pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali”.

Più precisamente l’art. 3, comma 3, del Decreto 4 maggio 2018 prevede che le attività di Formazione 4.0 “sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali”.

Per favorire la definizione degli accordi sindacali necessari per accedere al beneficio, Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un accordo interconfederale il 5 luglio 2018 che mira ad agevolare la definizione degli accordi per le aziende prive di rappresentanza sindacale in azienda.

2. Imprese con RSA/RSU

Nelle imprese dotate di propria rappresentanza sindacale – RSA o RSU – la condivisione del piano formativo ai fini dell’accesso al credito d’imposta avverrà tramite accordo le rappresentanze medesime secondo le modalità previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 (di seguito per brevità TU 2014) e richiamate anche dalle lettere a) e b) del Protocollo d’intesa sui criteri e modalità per la condivisione, fra le parti sociali, dei piani formativi del 22 novembre 2017 (di seguito per brevità Protocollo d’intesa 2017).

3. Imprese prive di rappresentanza in azienda.

L’accordo interconfederale individua due percorsi alternativi per facilitare la definizione degli accordi nelle imprese prive di rappresentanza.

Il primo percorso si rivolge alle imprese iscritte a Fondimpresa, il secondo è rimesso invece alla definizione di appositi accordi di livello territoriale.

3.1. Segue: imprese iscritte a Fondimpresa.

Per le imprese iscritte a Fondimpresa l’accordo interconfederale consente di raggiungere gli accordi per la formazione 4.0 nell’ambito delle sedi previste dal Protocollo d’intesa 2017.

Più precisamente le imprese prive di rappresentanza sindacale in azienda potranno avvalersi per la definizione degli accordi delle sedi previste dal punto 1, lett c) del Protocollo d’intesa 2017, ovvero delle Commissioni Paritetiche Territoriali o delle loro forme di coordinamento stabilite a livello territoriale.

L’accordo interconfederale precisa che il piano formativo può essere presentato anche congiuntamente per il finanziamento da parte del fondo interprofessionale.

In altre parole, il piano potrà essere sottoposto alla Commissione Paritetica Territoriale o al coordinamento territoriale unicamente ai fini dell’accesso al beneficio del credito d’imposta ovvero, congiuntamente, anche ai fini dell’ammissione a finanziamento da parte di Fondimpresa.

In questa seconda ipotesi, qualora il piano abbia contenuti formativi in parte attinenti alle materia legate ad Industria 4.0 in parte attinenti ad altre materie, consigliamo fin d’ora di rendere di pronta evidenza, anche nell’ambito dello stesso accordo, i suoi diversi contenuti. Ciò al fine di agevolare l’individuazione di quelli potenzialmente idonei a beneficiare della misura del credito di imposta.

Inoltre, il punto 2 dell’accordo chiarisce che i piani non devono essere di livello nazionale. Tale indicazione intende rispettare il dettato legislativo che richiede che le attività formative devono essere pattuite a livello aziendale o territoriale.

Per questo motivo ai fini dell’accesso al beneficio fiscale previsto nella legge di bilancio per il 2018, non sono utili né i piani formativi settoriali o di comparto ed i relativi accordi di livello nazionale (cfr. punto 1, lett. e, del Protocollo d’intesa 2017) né gli accordi raggiunti nell’ambito della Commissione Paritetica Nazionale (cfr. punto 1, lett. e, del Protocollo d’intesa 2017).

Infine, l’accordo interconfederale chiarisce che occorre uno “specifico accordo” per accedere al beneficio fiscale.

Tale indicazione intende prendere atto del dettato del decreto di attuazione secondo cui lo svolgimento delle attività di formazione deve essere “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali…”.

A ragione del dettato normativo non possono ritenersi ammissibili per il beneficio fiscale del credito d’imposta i piani formativi che non siano stati oggetto di un accordo espresso ma che siano stati ritenuti ammissibili al finanziamento da parte di Fondimpresa sulla base della regola del silenzio-assenso (cfr. penultimo periodo del punto 1, lett. c, del Protocollo d’intesa 2017).

In altre parole, la regola del silenzio-assenso non opera con riguardo ai piani formativi che intendano beneficiare del credito di imposta previsto dalla legge di bilancio 2018 poiché il legislatore e le Amministrazioni chiamate a dare attuazione alle relative disposizioni hanno richiesto che i contenuti formativi devono essere oggetto di un accordo collettivo espresso.

La regola del silenzio-assenso resta, invece, ovviamente ferma per quanto riguarda l’ammissione a finanziamento da parte di Fondimpresa.

3.2. Segue: accordi e commissioni territoriali.

Il secondo percorso previsto dall’accordo interconfederale si rivolge alle imprese associate al sistema di rappresentanza di Confindustria o che diano espresso mandato ad una associazione del sistema.

Oltre alla possibilità ordinaria di definire accordi di livello territoriale o aziendale, il punto 3 prevede, infatti, che le associazioni potranno definire con apposito accordo territoriale ulteriori le modalità per la definizione degli accordi sindacali, ivi inclusa la definizione di apposite commissioni territoriali.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia, quindi, alla regolamentazione definita a livello territoriale dalle associazioni.

Tuttavia, analogamente all’ipotesi precedente e nel rispetto di quanto previsto nella disciplina di riferimento, anche in questo caso sarà necessario che i contenuti formativi per i quali si chiede il credito d’imposta siano contenuti in un piano formativo oggetto di condivisione attraverso la commissione ovvero attraverso le ulteriori modalità previste dagli accordi (cfr. punto 4 dell’accordo interconfederale).

Infine, l’accordo interconfederale prevede che gli accordi territoriali debbano istituire osservatori per il monitoraggio dell’attuazione delle intese intervenute sulla formazione 4.0 che redigerà anche una relazione sull’implementazione delle attività di formazione a partire dalle relazioni previste dall’art. 6, comma 3, del decreto attuativo della misura (cfr. punto 4 dell’accordo interconfederale).